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Agevolazioni per il risparmio energetico prorogate fino al 2010

 

La nuova finanziaria prevede una serie di interventi volti alla diminuzione dei consumi, anche riguardanti la ristrutturazione di tetti, pareti, finestre e caldaie,  che permettono di usufruire di una detrazione del 55 % in 3 anni. Quindi una quota davvero rilevante, superiore alla metà della spesa, restituita in 3 anni.

Tutte le informazioni riportate sono prese dal documento della finanziaria a partire dalla pagina 142.

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita` , spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e` concessa con le modalita` di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche´ siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e` asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un « attestato di qualificazione energetica », predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unita` immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita` immobiliare, a seguito
della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

 

 

Sintesi delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria.

Oggetto dell'agevolazione
 
Importo
 
Riferimento normativo
 
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007 (fino ad un massimo di detrazione pari a € 60.000,00), ripartite in 3 quote annuali di pari importo*.
Legge finanziaria 2007 comma 346
 
Sostituzione del vecchio frigorifero con uno nuovo almeno in classe A+
Si potrà detrarre fino al 20% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a € 200,00 per ciascun apparecchio detraibili in un'unica rata).
Legge finanziaria 2007 comma 353
 
interventi su edifici esistenti riguardanti le pareti, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi, in modo da garantire un miglior isolamento termico**,
Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a € 60.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo)*.
 
Legge finanziaria 2007 comma 345
 
Riqualificazione energetica di edifici esistenti che permetta di ottenere un risparmio di almeno il 20% di energia**,
 
Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a € 100.000,00 da ripartire in tre quote annuali di pari importo)*.
 
Legge finanziaria 2007 comma 344
 
Sostituzione del vecchio impianto termico compresa la caldaia con una a condensazione
Si potrà detrarre dall'imposta lorda il 55% della spesa documentata (fino ad un massimo di detrazione pari a € 30.000,00) da ripartire in tre quote annuali di pari importo*.
 
Legge finanziaria 2007 comma 347
 
 
*- un tecnico abilitato deve certificare la rispondenza dell'intervento attuato ai requisiti previsti,
- il contribuente deve acquisire la certificazione energetica dell'edificio o un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. Le spese per la certificazione energetica o per l'attestato di qualificazione energetica rientrano negli importi detraibili.
- con successivo Decreto del Ministro dell'economia e finanze saranno dettate le disposizioni attuative
**I requisiti tecnici dell'intervento sono riportati ai commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n.296)

 
 

Decreto attuativo dei commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007

In data 21 febbraio 2007 è stato pubblicato (Documento in formato Adobe Acrobatil decreto (260 KB) , messo a punto dai Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall'Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Gli interventi ammissibili
L'articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione, tra cui la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.


Procedura per richiedere le detrazioni
L'articolo 4 illustra la procedura per richiedere le detrazioni:


 

  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;
     

  • trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it , disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica;

  • effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

  • conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.

Al momento non è chiaro se le comunicazioni già inoltrate al Centro operativo di Pescara sono valide oppure occorrerà inviare una nuova richiesta all'Enea; l'Agenzia delle Entrate fornirà, nei prossimi giorni, istruzioni più dettagliate sulle pratiche avviate secondo le precedenti indicazioni.


Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
L'articolo 5 prevede che esso sia redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica conforme all'allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 192/2005.
I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 forniscono indicazioni sull'asseverazione degli interventi rispettivamente sugli edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Tra le definizioni si legge che per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.


Cumulabilità delle agevolazioni
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).


Gli Allegati
L'Allegato A al decreto contiene la schema per l'attestato di qualificazione energetica; l'Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio; l'Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all'Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l'Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2K); l'Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con un brevissimo comunicato sul proprio sito internet, l'Enea conferma che la scheda per la comunicazione relativa alle detrazioni Irpef del 55%, previste dalla Finanziaria per la riqualificazione energetica degli edifici, sarà online dal 30 aprile 2007.

Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all'Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet
www.acs.enea.it  o a mezzo raccomandata.

Non c'è traccia, nel decreto, dell'obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Questa procedura era valida fino all'emanazione del decreto, essendo prevista proprio dal comma della Finanziaria che faceva riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le norme attuative che dovrebbero integrare il decreto sulle detrazioni. È attesa infatti la correzione alle colonne delle "strutture opache orizzontali" della tabella 3 della Finanziaria, che riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti.

A causa di questo errore, il decreto attuativo dei commi da 344 a 347 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Nel momento in cui l'errore verrà rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche.

Se sugli interventi ammissibili ad agevolazione il decreto è chiaro, ancora molti dubbi permangono sull'attestato di certificazione e di qualificazione energetica. Il decreto prevede venga redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni o quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell'8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

E per chiarire meglio i contenuti del decreto e gli adempimenti richiesti, l'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha diffuso una nota
( Documento in formato Adobe Acrobatscarica la nota (207 KB ) che illustra le norme della Finanziaria in ordine a: soggetti beneficiari, interventi interessati, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti, cumulabilità con altre agevolazioni.

 

Approfondimenti:

                                                                                    

 

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Tratto dal portale  ENEA.IT          

                                            

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