Agevolazioni per il
risparmio energetico prorogate fino al 2010
La
nuova finanziaria prevede una serie di
interventi volti alla
diminuzione dei
consumi, anche
riguardanti la
ristrutturazione di
tetti, pareti,
finestre e caldaie,
che
permettono di
usufruire di una
detrazione del
55 % in 3 anni.
Quindi una quota
davvero rilevante,
superiore alla metà
della spesa,
restituita in 3 anni.
Tutte le informazioni
riportate sono prese
dal documento della
finanziaria a
partire dalla pagina
142.
344.
Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2010, relative ad
interventi di
riqualificazione
energetica di edifici
esistenti, che
conseguono un valore
limite di fabbisogno
di energia primaria
annuo per la
climatizzazione
invernale inferiore di
almeno il 20 per cento
rispetto ai valori
riportati
nell'allegato C,
numero 1), tabella 1,
annesso al decreto
legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55
per cento degli
importi rimasti a
carico del
contribuente, fino a
un valore massimo
della detrazione di
100.000 euro, da
ripartire in tre quote
annuali di pari
importo.
345.
Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2010, relative ad
interventi su edifici
esistenti, parti di
edifici esistenti o
unita` immobiliari,
riguardanti strutture
opache verticali,
strutture opache
orizzontali (coperture
e pavimenti), finestre
comprensive di
infissi, spetta una
detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55
per cento degli
importi rimasti a
carico del
contribuente, fino a
un valore massimo
della detrazione di
60.000 euro, da
ripartire in tre quote
annuali di pari
importo, a condizione
che siano rispettati i
requisiti di
trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3
allegata alla presente
legge.
346.
Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2010, relative
all'installazione di
pannelli solari per la
produzione di acqua
calda per usi
domestici o
industriali e per la
copertura del
fabbisogno di acqua
calda in piscine,
strutture sportive,
case di ricovero e
cura, istituti
scolastici e
universita` , spetta
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55
per cento degli
importi rimasti a
carico del
contribuente, fino a
un valore massimo
della detrazione di
60.000 euro, da
ripartire in tre quote
annuali di pari
importo.
347.
Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2010, per interventi
di sostituzione di
impianti di
climatizzazione
invernale con impianti
dotati di caldaie a
condensazione e
contestuale messa a
punto del sistema di
distribuzione, spetta
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55
per cento degli
importi rimasti a
carico del
contribuente, fino a
un valore massimo
della detrazione di
30.000 euro, da
ripartire in tre quote
annuali di pari
importo.
348.
La detrazione fiscale
di cui ai commi 344,
345, 346 e 347 e`
concessa con le
modalita` di cui
all'articolo 1 della
legge 27 dicembre
1997, n. 449, e
successive
modificazioni, e alle
relative norme di
attuazione previste
dal regolamento di cui
al decreto del
Ministro delle finanze
18 febbraio 1998, n.
41, e successive
modificazioni,
sempreche´ siano
rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza
dell'intervento ai
previsti requisiti e`
asseverata da un
tecnico abilitato, che
risponde civilmente e
penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente
acquisisce la
certificazione
energetica
dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del
decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192,
qualora introdotta
dalla regione o
dall'ente locale,
ovvero, negli altri
casi, un « attestato
di qualificazione
energetica »,
predisposto ed
asseverato da un
professionista
abilitato, nel quale
sono riportati i
fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o
dell'unita`
immobiliare ed i
corrispondenti valori
massimi ammissibili
fissati dalla
normativa in vigore
per il caso specifico
o, ove non siano
fissati tali limiti,
per un identico
edificio di nuova
costruzione.
L'attestato di
qualificazione
energetica comprende
anche l'indicazione di
possibili interventi
migliorativi delle
prestazioni
energetiche
dell'edificio o dell'unita`
immobiliare, a seguito
della loro eventuale
realizzazione. Le
spese per la
certificazione
energetica, ovvero per
l'attestato di
qualificazione
energetica, rientrano
negli importi
detraibili.
349.
Ai fini di quanto
disposto dai commi da
344 a 350 si applicano
le definizioni di cui
al decreto legislativo
19 agosto 2005, n.
192. Con decreto del
Ministro dell'economia
e delle finanze, di
concerto con il
Ministro dello
sviluppo economico, da
adottare entro il 28
febbraio 2007, sono
dettate le
disposizioni attuative
di quanto disposto ai
commi 344, 345, 346 e
347.
Sintesi delle
agevolazioni previste
dalla legge finanziaria.
|
Oggetto
dell'agevolazione
|
Importo
|
Riferimento
normativo
|
|
Installazione di
pannelli solari
per la
produzione di
acqua calda per
usi domestici o
industriali e
per la copertura
del fabbisogno
di acqua calda
in piscine,
strutture
sportive, case
di ricovero e
cura, istituti
scolastici e
università.
|
Si potrà
detrarre
dall'imposta
lorda il 55%
delle spese
effettivamente
sostenute entro
il 31.12.2007
(fino ad un
massimo di
detrazione pari
a € 60.000,00),
ripartite in 3
quote annuali di
pari importo*.
|
Legge
finanziaria 2007
comma 346
|
|
Sostituzione del
vecchio
frigorifero con
uno nuovo almeno
in classe A+
|
Si potrà
detrarre fino al
20% della spesa
documentata
(fino ad un
massimo di
detrazione pari
a € 200,00 per
ciascun
apparecchio
detraibili in
un'unica rata).
|
Legge
finanziaria 2007
comma 353
|
|
interventi su
edifici
esistenti
riguardanti le
pareti,
coperture,
pavimenti,
finestre
comprensive di
infissi, in modo
da garantire un
miglior
isolamento
termico**,
|
Si potrà
detrarre
dall'imposta
lorda il 55%
della spesa
documentata
(fino ad un
massimo di
detrazione pari
a € 60.000,00 da
ripartire in tre
quote annuali di
pari importo)*.
|
Legge
finanziaria 2007
comma 345
|
|
Riqualificazione
energetica di
edifici
esistenti che
permetta di
ottenere un
risparmio di
almeno il 20% di
energia**,
|
Si potrà
detrarre
dall'imposta
lorda il 55%
della spesa
documentata
(fino ad un
massimo di
detrazione pari
a € 100.000,00
da ripartire in
tre quote
annuali di pari
importo)*.
|
Legge
finanziaria 2007
comma 344
|
|
Sostituzione del
vecchio impianto
termico compresa
la caldaia con
una a
condensazione
|
Si potrà
detrarre
dall'imposta
lorda il 55%
della spesa
documentata
(fino ad un
massimo di
detrazione pari
a € 30.000,00)
da ripartire in
tre quote
annuali di pari
importo*.
|
Legge
finanziaria 2007
comma 347
|
*- un tecnico
abilitato deve
certificare la
rispondenza
dell'intervento
attuato ai requisiti
previsti,
- il contribuente deve
acquisire la
certificazione
energetica
dell'edificio o un
attestato di
qualificazione
energetica predisposto
da un professionista
abilitato. Le spese
per la certificazione
energetica o per
l'attestato di
qualificazione
energetica rientrano
negli importi
detraibili.
- con successivo
Decreto del Ministro
dell'economia e
finanze saranno
dettate le
disposizioni attuative
**I requisiti tecnici
dell'intervento sono
riportati ai commi 344
e 345 della legge
finanziaria 2007 (L.
27.12.2006, n.296)
Decreto attuativo dei
commi da 344 a 349 della
Finanziaria 2007
In data 21 febbraio
2007 è stato
pubblicato
( il
decreto (260 KB)
, messo a punto dai
Ministeri
dell'Economia e dello
Sviluppo Economico,
che attua i commi da
344 a 349 della
Finanziaria 2007
relativi alla
detrazione dall'Irpef
fino al 55% delle
spese sostenute per
realizzare interventi
di riqualificazione
energetica degli
edifici.
Gli interventi
ammissibili
L'articolo 3 elenca
dettagliatamente gli
interventi per i quali
spetta la detrazione,
tra cui la fornitura e
messa in opera di
materiale coibente, la
demolizione e
ricostruzione
dell'elemento
costruttivo, la
fornitura e posa in
opera di una nuova
finestra comprensiva
di infisso, le
integrazioni e
sostituzioni dei
componenti vetrati
esistenti, la
fornitura e posa in
opera di tutte le
apparecchiature e
delle opere idrauliche
e murarie per la
realizzazione di
impianti solari
termici collegati alle
utenze, anche in
integrazione con
impianti di
riscaldamento, la
sostituzione di
impianti di
climatizzazione
invernale con impianti
dotati di caldaie a
condensazione. Negli
interventi ammissibili
sono compresi, oltre a
quelli relativi al
generatore di calore,
anche gli eventuali
interventi sulla rete
di distribuzione, sui
sistemi di trattamento
dell'acqua, sui
dispositivi controllo
e regolazione nonché
sui sistemi di
emissione. Sono
ammissibili ai fini
delle detrazioni, le
prestazioni
professionali
necessarie alla
realizzazione degli
interventi,
comprensive della
redazione
dell'attestato di
certificazione
energetica o
di qualificazione
energetica.
Procedura per
richiedere le
detrazioni
L'articolo 4 illustra
la procedura per
richiedere le
detrazioni:
-
acquisire
l'asseverazione di
un tecnico abilitato
che attesti la
rispondenza
dell'intervento ai
requisiti richiesti;
vale quella resa dal
direttore lavori
sulla conformità al
progetto delle opere
realizzate,
obbligatoria ai
sensi dell'articolo
8, comma 2, del
decreto legislativo
192/2005;
-
trasmettere all'ENEA
entro 60 giorni
dalla fine dei
lavori, e comunque
non oltre il 29
febbraio 2008, copia
dell'attestato di
certificazione o di
qualificazione
energetica e la
scheda informativa
relativa agli
interventi
realizzati (come da
Allegato E),
attraverso il sito
internet
www.acs.enea.it
, disponibile dal 30
aprile 2007,
ottenendo ricevuta
informatica; in
alternativa la
documentazione può
essere inviata,
entro i medesimi
termini e a mezzo
raccomandata con
ricevuta semplice,
ad ENEA,
Dipartimento
ambiente,
cambiamenti globali
e sviluppo
sostenibile, via
Anguillarese 301,
00123, Santa Maria
di Galeria (Roma),
specificando come
riferimento:
Finanziaria 2007 -
riqualificazione
energetica;
-
effettuare i
pagamenti mediante
bonifico bancario o
postale dal quale
risulti la causale
del versamento, il
codice fiscale del
beneficiario della
detrazione ed il
numero di partita
IVA o il codice
fiscale del
beneficiario del
bonifico;
-
conservare il
certificato
energetico, la
ricevuta
informatica, le
fatture comprovanti
le spese sostenute e
la ricevuta del
bonifico.
Al
momento non è chiaro
se le comunicazioni
già inoltrate al
Centro operativo di
Pescara sono valide
oppure occorrerà
inviare una nuova
richiesta all'Enea;
l'Agenzia delle
Entrate fornirà, nei
prossimi giorni,
istruzioni più
dettagliate sulle
pratiche avviate
secondo le precedenti
indicazioni.
Attestato di
certificazione e di
qualificazione
energetica
L'articolo 5 prevede
che esso sia redatto,
successivamente alla
esecuzione degli
interventi,
utilizzando le
procedure e
metodologie approvate
dalle Regioni o quelle
eventualmente
stabilite dai Comuni
prima dell'8 ottobre
2005. In assenza delle
suddette procedure, è
sufficiente
l'attestato di
qualificazione
energetica conforme
all'allegato A ed
asseverato da un
tecnico abilitato. I
calcoli per la
determinazione
dell'indice di
prestazione energetica
sono condotti
conformemente a quanto
previsto all'allegato
I del decreto
legislativo 192/2005.
I successivi articoli
6, 7, 8 e 9 forniscono
indicazioni
sull'asseverazione
degli interventi
rispettivamente sugli
edifici esistenti,
sull'involucro di
edifici esistenti, per
l'installazione di
pannelli solari e per
la sostituzione degli
impianti di
climatizzazione
invernale.
Tra le definizioni si
legge che per
tecnico abilitato
si intende un soggetto
abilitato alla
progettazione di
edifici ed impianti,
iscritto agli ordini
professionali degli
ingegneri o degli
architetti o ai
collegi professionali
dei geometri o dei
periti industriali.
Cumulabilità
delle agevolazioni
Le detrazioni non sono
cumulabili con
agevolazioni previste
da altre disposizioni
di legge nazionali per
i medesimi interventi;
sono invece
compatibili con la
richiesta di titoli di
efficienza energetica
di cui ai decreti del
24 luglio 2004 e con
specifici incentivi
disposti da Regioni,
Province e Comuni
(art. 10).
Gli Allegati
L'Allegato A al
decreto contiene la
schema per l'attestato
di qualificazione
energetica; l'Allegato
B lo schema di
procedura semplificata
per la determinazione
dell'indice di
prestazione energetica
per la climatizzazione
invernale
dell'edificio;
l'Allegato C ripropone
la Tabella 1.1 ed 2.1
di cui all'Allegato C,
n. 1) del decreto
legislativo 19 agosto
2005, n. 192 come
modificato dal decreto
legislativo 29
dicembre 2006, n. 311;
l'Allegato D contiene
la Tabella dei valori
limite della
trasmittanza termica
utile U delle
strutture componenti
l'involucro edilizio
espressa in (W/m2K);
l'Allegato E la Scheda
informativa per
interventi di cui
all'articolo 1, comma
344,345, 346 e 347
della Legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Con un brevissimo
comunicato sul proprio
sito internet, l'Enea
conferma che la scheda
per la comunicazione
relativa alle
detrazioni Irpef del
55%, previste dalla
Finanziaria per la
riqualificazione
energetica degli
edifici, sarà
online dal 30 aprile
2007.
Ricordiamo che il
decreto
interministeriale
che attua i commi da
344 a 349 della
Finanziaria prevede
che l'attestato di
certificazione o di
qualificazione
energetica e la scheda
informativa relativa
agli interventi
realizzati siano
trasmessi all'Enea,
entro 60 giorni dalla
fine dei lavori,
attraverso il sito
internet
www.acs.enea.it
o a mezzo
raccomandata.
Non c'è traccia, nel
decreto, dell'obbligo
di inviare la
comunicazione al
centro operativo
dell'Agenzia delle
Entrate di Pescara.
Questa procedura era
valida fino
all'emanazione del
decreto, essendo
prevista proprio dal
comma della
Finanziaria che faceva
riferimento
all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997
n. 449 sulle
agevolazioni fiscali
per le
ristrutturazioni.
Nessuna novità,
invece, per quanto
riguarda le norme
attuative che
dovrebbero integrare
il decreto sulle
detrazioni. È attesa
infatti la correzione
alle colonne delle
"strutture
opache orizzontali"
della tabella 3 della
Finanziaria, che
riporta erroneamente
un'inversione dei
valori relativi alle
trasmittanze delle
coperture e dei
pavimenti.
A causa di questo
errore, il
decreto attuativo dei
commi da 344 a 347
si è limitato a
disciplinare gli
interventi sulle
strutture opache
verticali e sulle
finestre comprensive
di infissi. Nel
momento in cui
l'errore verrà
rettificato,
dovrebbero essere
emanate nuove
disposizioni attuative
specifiche.
Se sugli interventi
ammissibili ad
agevolazione il
decreto è chiaro,
ancora molti dubbi
permangono
sull'attestato di
certificazione e di
qualificazione
energetica. Il decreto
prevede venga redatto,
successivamente alla
esecuzione degli
interventi,
utilizzando le
procedure e
metodologie approvate
dalle Regioni o quelle
eventualmente
stabilite dai Comuni
prima dell'8 ottobre
2005. In assenza delle
suddette procedure, è
sufficiente un
attestato di
qualificazione
energetica asseverato
da un tecnico
abilitato. Per tecnico
abilitato si intende
un soggetto abilitato
alla progettazione di
edifici ed impianti,
iscritto agli ordini
professionali degli
ingegneri o degli
architetti o ai
collegi professionali
dei geometri o dei
periti industriali.
E per chiarire meglio
i contenuti del
decreto e gli
adempimenti richiesti,
l'Ance
(Associazione
Nazionale Costruttori
Edili) ha diffuso una
nota
(
scarica
la nota (207 KB
)
che illustra le
norme della
Finanziaria in ordine
a: soggetti
beneficiari,
interventi
interessati, spese
agevolabili e misura
della detrazione,
adempimenti,
cumulabilità con altre
agevolazioni.
Approfondimenti:
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dal portale
ENEA.IT
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