| Anche per il 2008, e fino al 2010, (come da finanziaria 2007 sottoriportata) vengono riconfermate le linee guida in materia di agevolazioni per chi effettua delle spese che consentono un risparmio energetico. Vengono riconfermate dalla finanziaria 2008 tutte le agevolazioni nate nel 2007. Per quanto riguarda l' agevolazione fiscale del 55% si prevede la sua proroga sino al 2010. INoltre le rate su cui spalmare la detrazione vanno da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10. Sarà il contribuente a scegliere per quanti anni avere le agevolazioni
La
legge 27 dicembre 2006
n. 296 (legge
finanziaria 2007)
"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato",
pubblicata sul
Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 27/12/06 e
riportata qui di seguito
per estratto
limitatamente ai commi
da 344 a 365, dispone
interessanti incentivi
per il risparmio
energetico, meritevoli
di essere attentamente
valutati da cittadini,
commercianti e
imprenditori. I modesti
investimenti necessari
per migliorare
l'efficienza energetica
delle nostre abitazioni
o dei nostri luoghi di
lavoro possono essere
adeguatamente
ricompensati non solo
dalle minori spese che
saremo chiamati ad
affrontare in futuro e
dalla consapevolezza di
aver contribuito a
salvaguardare
l'ambiente, ma anche
dalle detrazioni di
imposta di cui potremo
beneficiare e che in
alcuni casi coprono più
della metà dei costi che
dovremmo sostenere.
In particolare è
prevista una detrazione
fiscale del 55% delle
spese sostenute per:
1) riduzione delle
dispersioni termiche
degli edifici (commi
344 e 345);
2) installazione di
pannelli solari per la
produzione di acqua
calda (comma 346);
3) installazione di
caldaie a
condensazione (comma
347);
4) costruzione di
nuovi edifici ad
altissima efficienza
energetica (comma
351).
E'
prevista, invece, una
detrazione del 20% per:
1) acquisto di
frigoriferi o
congelatori ad alta
efficienza (comma
353);
2) acquisto di
televisori dotati di
sintonizzatore
digitale integrato
(comma 357);
3) installazione di
motori elettrici ad
alta efficienza o
variatori di velocità
(commi 358 e 359).
E'
prevista, infine, una
detrazione del 36% per:
1) sostituzione, nel
settore commerciale,
di apparecchi
illuminanti e lampade
a incandescenza con
altri/e ad alta
efficienza e
installazione di
regolatori di flusso
luminoso (comma 354).
Da
ultimo, si noti che sono
anche finanziati
interventi di carattere
sociale da parte degli
enti locali per ridurre
i costi energetici a
carico di soggetti
economicamente
svantaggiati (comma
364).
Per i
dettagli, si rimanda
alla lettura degli
opuscoli e delle pagine
specifiche di questo
sito. E' disponibile
anche il
testo integrale della
Finanziaria con i
relativi allegati . Si noti che
probabilmente dovrà
essere modificata la
tab. 3 relativa al comma
345 in quanto non
corretta.
L. 27/12/06 n. 296.
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2007).
...(omissis)...
344. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, relative ad
interventi di
riqualificazione
energetica di edifici
esistenti, che
conseguono un valore
limite di fabbisogno di
energia primaria annuo
per la climatizzazione
invernale inferiore di
almeno il 20 per cento
rispetto ai valori
riportati nell'allegato
C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto
legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una
detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari
al 55 per cento degli
importi rimasti a carico
del contribuente, fino a
un valore massimo della
detrazione di 100.000
euro, da ripartire in
tre quote annuali di
pari importo.
345. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, relative ad
interventi su edifici
esistenti, parti di
edifici esistenti o
unita' immobiliari,
riguardanti strutture
opache verticali,
strutture opache
orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre
comprensive di infissi,
spetta una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per
cento degli importi
rimasti a carico del
contribuente, fino a un
valore massimo della
detrazione di 60.000
euro, da ripartire in
tre quote annuali di
pari importo, a
condizione che siano
rispettati i requisiti
di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata
alla presente legge.
346. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, relative all'
installazione di
pannelli solari per la
produzione di acqua
calda per usi domestici
o industriali e per la
copertura del fabbisogno
di acqua calda in
piscine, strutture
sportive, case di
ricovero e cura,
istituti scolastici e
universita', spetta una
detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari
al 55 per cento degli
importi rimasti a carico
del contribuente, fino a
un valore massimo della
detrazione di 60.000
euro, da ripartire in
tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, per interventi di
sostituzione di impianti
di climatizzazione
invernale con impianti
dotati di caldaie a
condensazione e
contestuale messa a
punto del sistema di
distribuzione, spetta
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per
cento degli importi
rimasti a carico del
contribuente, fmo a un
valore massimo della
detrazione di 30.000
euro, da ripartire in
tre quote annuali di
pari importo.
348. La detrazione
fiscale di cui ai commi
344, 345, 346 e 347 e'
concessa con le
modalita' di cui
all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, e alle
relative norme di
attuazione previste dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro
delle finanze 18
febbraio 1998, n. 41, e
successive
modificazioni,
sempreche' siano
rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a) la rispondenza
dell'intervento ai
previsti requisiti e'
asseverata da un tecnico
abilitato, che risponde
civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente
acquisisce la
certificazione
energetica
dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del
decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192,
qualora introdotta dalla
regione o dall'ente
locale, ovvero, negli
altri casi, un
"attestato di
qualificazione
energetica", predisposto
ed asseverato da un
professionista
abilitato, nel quale
sono riportati i
fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o
dell'unita' immobiliare
ed i corrispondenti
valori massimi
ammissibili fissati
dalla normativa in
vigore per il caso
specifico o, ove non
siano fissati tali
limiti, per un identico
edificio di nuova
costruzione. L'attestato
di qualificazione
energetica comprende
anche l'indicazione di
possibili interventi
migliorativi delle
prestazioni energetiche
dell'edificio o
dell'unita' immobiliare,
a seguito della loro
eventuale realizzazione.
Le spese per la
certificazione
energetica, ovvero per
l'attestato di
qualificazione
energetica, rientrano
negli importi
detraibili.
349. Ai fini di quanto
disposto dai commi da
344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al
decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con
il Ministro dello
sviluppo economico, da
adottare entro il 28
febbraio 2007, sono
dettate le disposizioni
attuative di quanto
disposto ai commi 344,
345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del
testo unico delle
disposizioni legislative
e regolamentari in
materia edilizia, di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, dopo il
comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Nel regolamento
di cui al comma 1, ai
fini del rilascio del
permesso di costruire,
deve essere prevista
l'installazione dei
pannelli fotovoltaici
per la produzione di
energia elettrica per
gli edifici di nuova
costruzione, in modo
tale da garantire una
produzione energetica
non inferiore a 0,2 kW
per ciascuna unita'
abitativa".
351. Gli interventi di
realizzazione di nuovi
edifici o nuovi
complessi di edifici, di
volumetria complessiva
superiore a 10.000 metri
cubi, con data di inizio
lavori entro il 31
dicembre 2007 e termine
entro i tre anni
successivi, che
conseguono un valore
limite di fabbisogno di
energia primaria annuo
per metro quadrato di
superficie utile
dell'edificio inferiore
di almeno il 50 per
cento rispetto ai valori
riportati nell'allegato
C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto
legislativo 19 agosto
2005, n. 192, nonche'
del fabbisogno di
energia per il
condizionamento estivo e
l'illuminazione, hanno
diritto a un contributo
pari al 55 per cento
degli extra costi
sostenuti per conseguire
il predetto valore
limite di fabbisogno di
energia, incluse le
maggiori spese di
progettazione.
352. Per l'attuazione
del comma 351 e'
costituito un Fondo di
15 milioni di euro per
ciascuno degli anni del
triennio 2007-2009. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con
il Ministro dello
sviluppo economico, sono
fissate le condizioni e
le modalita' per
l'accesso e l'erogazione
dell'incentivo, nonche'
i valori limite relativi
al fabbisogno di energia
per il condizionamento
estivo e
l'illuminazione.
353. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, per la
sostituzione di
frigoriferi, congelatori
e loro combinazioni con
analoghi apparecchi di
classe energetica non
inferiore ad A+ spetta
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 20 per
cento degli importi
rimasti a carico del
contribuente, fino a un
valore massimo della
detrazione di 200 euro
per ciascun apparecchio,
in un'unica rata.
354. Ai soggetti
esercenti attivita'
d'impresa rientrante nel
settore del commercio
che effettuano
interventi di efficienza
energetica per
l'illuminazione nei due
periodi d'imposta
successivi a quello in
corso al 31 dicembre
2006, spetta una
ulteriore deduzione dal
reddito d'impresa pari
al 36 per cento dei
costi sostenuti nei
seguenti casi:
a) sostituzione, negli
ambienti interni, di
apparecchi illuminanti
con altri ad alta
efficienza energetica,
maggiore o uguale al 60
per cento;
b) sostituzione, negli
ambienti interni, di
lampade ad incandescenza
con lampade fluorescenti
di classe A purche'
alloggiate in apparecchi
illuminanti ad alto
rendimento ottico,
maggiore o uguale al 60
per cento;
c) sostituzione, negli
ambienti esterni, di
apparecchi illuminanti
dotati di lampade a
vapori di mercurio con
apparecchi illuminanti
ad alto rendimento
ottico, maggiore o
uguale all'80 per cento,
dotati di lampade a
vapori di sodio ad alta
o bassa pressione o di
lampade a ioduri
metallici;
d) azione o
integrazione, in
ambienti interni o
esterni, di regolatori
del flusso luminoso.
355. Nella
determinazione
dell'acconto dovuto ai
fini delle imposte sul
reddito per il secondo e
il terzo periodo
d'imposta successivi a
quello in corso al 31
dicembre 2006, si
assume, quale imposta
del periodo precedente,
quella che si sarebbe
determinata senza tenere
conto delle disposizioni
del comma 354.
356. All'onere di cui ai
commi 354 e 355, pari a
11 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008
e 2009, si provvede a
valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma
362.
357. Allo scopo di
favorire il rinnovo del
parco apparecchi
televisivi in vista
della migrazione della
televisione analogica
alla televisione
digitale, agli utenti
del servizio di
radiodiffusione che
dimostrino di essere in
regola, per l'anno 2007,
con il pagamento del
canone di abbonamento di
cui al regio
decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880,
spetta, ai fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche,
una detrazione
dall'imposta lorda per
una quota pari al 20 per
cento delle spese
sostenute entro il 31
dicembre 2007 ed
effettivamente rimaste a
carico, fino ad un
importo massimo delle
stesse di 1.000 euro,
per l'acquisto di un
apparecchio televisivo
dotato anche di
sintonizzatore digitale
integrato. In deroga
all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n.
212, nella
determinazione
dell'acconto dovuto ai
fini dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche per il periodo
d'imposta successivo a
quello in corso alla
data di entrata in
vigore della presente
legge, si assume, quale
imposta del periodo
d'imposta precedente,
quella che si sarebbe
determinata senza tenere
conto delle disposizioni
del primo periodo del
presente comma.
358. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, per l'acquisto e
l'installazione di
motori ad elevata
efficienza di potenza
elettrica, compresa tra
5 e 90 kW, nonche' per
la sostituzione di
motori esistenti con
motori ad elevata
efficienza di potenza
elettrica, compresa tra
5 e 90 kW, spetta una
detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari
al 20 per cento degli
importi rimasti a carico
del contribuente, fino a
un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro
per motore, in un'unica
rata.
359. Per le spese
documentate, sostenute
entro il 31 dicembre
2007, per l'acquisto e
356. l'installazione di
variatori di velocita' (inverter)
su impianti con potenza
elettrica compresa tra
7,5 e 90 kW spetta una
detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari
al 20 per cento degli
importi rimasti a carico
del contribuente, fino a
un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro
per intervento, in
un'unica rata.
360. Entro il 28
febbraio 2007, con
decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono definite
le caratteristiche cui
devono rispondere i
motori ad elevata
efficienza e i variatori
di velocita' (inverter)
di cui ai commi 358 e
359, i tetti di spesa
massima in funzione
della potenza dei motori
e dei variatori di
velocita' (inverter) di
cui ai medesimi commi,
nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357,
358 e 359 e per la
verifica del rispetto
delle disposizioni in
materia di ritiro delle
apparecchiature
sostituite.
361. Entro il 28
febbraio 2007, con
decreto del Ministro
delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono definite
le caratteristiche a cui
devono rispondere gli
apparecchi televisivi di
cui al comma 357 al fine
di garantire il rispetto
del principio di
neutralita' tecnologica
e la compatibilita' con
le piattaforme
trasmissive esistenti,
nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto
disposto al medesimo
comma 357.
362. Il maggiore gettito
fiscale derivante
dall'incidenza
dell'imposta sul valore
aggiunto sui prezzi di
carburanti e
combustibili di origine
petrolifera, in
relazione ad aumenti del
prezzo internazionale
del petrolio greggio,
rispetto al valore di
riferimento previsto nel
Documento di
programmazione
economico-finanziaria
per gli anni 2007-2011,
e' destinato, nel limite
di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione
di un apposito Fondo da
utilizzare a copertura
di interventi di
efficienza energetica e
di riduzione dei costi
della fornitura
energetica per finalita'
sociali.
363. Nello stato di
previsione del Ministero
dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo di
cui al comma 362 che,
per il triennio
2007-2009, ha una
dotazione iniziale di 50
milioni di euro annui.
364. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con il Ministro
dello sviluppo
economico, da adottare
entro tre mesi dalla
data di entrata in
vigore della presente
legge, sono stabiliti le
condizioni, le modalita'
e i termini per
l'utilizzo della
dotazione del Fondo di
cui al comma 362, da
destinare al
finanziamento di
interventi di carattere
sociale, da parte dei
comuni, per la riduzione
dei costi delle
forniture di energia per
usi civili a favore di
clienti economicamente
disagiati, anziani e
disabili e, per una
somma di 11 milioni di
euro annui per il
biennio 2008-2009, agli
interventi di efficienza
energetica di cui ai
commi da 353 a 361.
365. Per dare efficace
attuazione a quanto
previsto al comma 364,
sono stipulati accordi
tra il Governo, le
regioni e gli enti
locali che garantiscano
la individuazione o la
creazione, ove non siano
gia' esistenti, di
strutture
amministrative, almeno
presso ciascun comune
capoluogo di provincia,
per la gestione degli
interventi di cui al
comma 364, i cui costi
possono in parte essere
coperti dalle risorse
del Fondo di cui al
comma 362.
...(omissis)...

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