Il cosiddetto “Decreto anticrisi” (n. 185) varato il 29 novembre 2008 dal Governo ha reso più difficile poter accedere agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Un passo che sembra contraddire le linee in materia energetica consigliate dall’UE, per raggiungere gli obbiettivi di Kyoto.
Con la Finanziaria 2008 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici previste dalla Finanziaria 2007. Per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo. Alla prima detrazione, il contribuente dovrà scegliere la ripartizione delle quote, da tre a dieci. La scelta è irrevocabile. La nuova legge sull’efficienza energetica (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) stabilisce che a partire dal 2009 i contributi provinciali per interventi edilizi non saranno più cumulabili con altre agevolazioni fiscali, compresa la detrazione del 55% .
Per i titolari di reddito d'impresa, la detrazione del 55% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati da società immobiliari. Queste le conclusioni cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008, ribadendo che l'agevolazione, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. Con la risoluzione 303/E del 15 luglio 2008, l'Agenzia ha inoltre stabilito che, per le imprese di costruzione, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili "merce" non possono beneficiare della detrazione del 55 per cento.
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Con la legge di stabilità 2011 (L. 220/2010) sono state prorogate le detrazioni fiscali sino a tutto il 2011. Non ci sono sostanziali novità relativamente ai requisiti tecnici da rispettare per beneficiare degli incentivi, rispetto a quanto vigente precedentemente se non che il periodo di detrazione è stato portato da cinque a dieci anni. Ciò vuol dire che il contribuente dovrà ripartire la detrazione fiscale che gli spetta non più su cinque anni ma su dieci, ad iniziare dalla denuncia dei redditi dell’anno in cui ha sostenuto le spese.
Nella sostanza, le agevolazioni riguardano riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento come indicato nella tabella:
| TIPO DI INTERVENTO | DETRAZIONE MASSIMA |
| riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro) |
|
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) |
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
| installazione di pannelli solari | 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro) |
|
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) |
30.000 euro (55% di 54.545,45 euro |
L'agevolazione è
ammessa entro il
limite che trova
capienza
nell'imposta
annua derivante
della
dichiarazione
dei redditi. La
somma eccedente
non può essere
chiesta a
rimborso.
La condizione
indispensabile
per fruirne
consiste nel
fatto di
ristrutturare
unità
immobiliari o
edifici (o su
parti di essi)
residenziali
esistenti, di
qualunque
categoria
catastale,
compresi quelli
strumentali,
cioè per
l'attività
d'impresa o
professionale.
Tale prova è
fornita
dall'iscrizione
catastale,
nonché dal
pagamento
dell'Ici, ove
dovuta.
Sono richieste
specifiche
caratteristiche
per gli edifici
interessati
dalla
riqualificazione:
-
essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche nei locali interessati, ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari
-
per le ristrutturazioni mirate ad un frazionamento dell'unità immobiliare, con un conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le unità
-
Sono esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Nel caso di demolizione e rifacimento, il beneficio vale solo per una fedele ricostruzione, ravvisando negli altri casi il concetto d'intervento di nuova costruzione.
Chi può
usufruirne
Possono
usufruire della
detrazione tutti
i contribuenti
residenti o non
residenti, anche
se titolari di
reddito
d'impresa, che
possiedono, a
qualsiasi
titolo,
l'immobile in
oggetto.
In particolare,
sono ammessi
all'agevolazione:
-
Le persone fisiche, compresi gli esercenti
-
I contribuenti che conseguono reddito d'impresa persone fisiche, società di persone e società di capitali)
-
Le associazioni tra professionisti
-
Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Tra le persone fisiche possono usufruire dell'agevolazione anche:
-
I titolari di un diritto reale sull'immobile
-
I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
-
Gli inquilini
-
Chi detiene l'immobile in comodato
Sono inoltre
ammessi alla
detrazione anche
i familiari
conviventi con
il possessore o
il detentore
dell'immobile in
oggetto, per le
parti ove si può
esplicare la
convivenza.
L'agevolazione è
prevista anche
nel caso in cui
la realizzazione
dell'intervento
sia finanziata
tramite un
contratto di
leasing. In tale
caso la
detrazione
spetta
all'utilizzatore
e si calcola sul
costo sostenuto
dalla società di
leasing. Non
assumono rilievo
ai fini della
detrazione i
canoni di
leasing
addebitati
all'utilizzatore.
Cumulabilità con
altre detrazioni
La
detrazione
d'imposta del 55
per cento non è
cumulabile con
altre
agevolazioni
fiscali previste
per i medesimi
interventi da
altre
disposizioni di
leggi nazionali,
quali ad esempio
la detrazione
del 36 per cento
per il recupero
del patrimonio
edilizio.
Nel caso in cui
gli interventi
convergano con
altre
agevolazioni
previste (ad
esempio le
ristrutturazioni
edilizie), il
beneficiario
potrà disporre
di un solo
beneficio
fiscale. E'
escluso tale
caso quando si
beneficiano di
altre
agevolazioni di
natura non
fiscale
(contributi,
finanziamenti
ecc...) previsti
in materia di
risparmio
energetico.
Gli interventi interessati all'agevolazione
-
riqualificazione energetica di edifici esistenti
-
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
-
installazione di pannelli solari
-
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)
Tipologia di
spesa e relativa
detrazione
Le spese per le
quali è
possibile fruire
della detrazione
comprendono sia
i costi per i
lavori edili
connessi con
l'intervento di
risparmio
energetico, che
quelli per le
prestazioni
professionali,
necessarie sia
per la
realizzazione
degli interventi
agevolati che
per acquisire la
certificazione
energetica
richiesta per
fruire del
beneficio.
In relazione
agli interventi
finalizzati alla
riduzione della
trasmittanza
termica delle
strutture opache
e delle
finestre, nonché
a quelli
relativi agli
impianti di
climatizzazione
invernale e di
produzione di
acqua calda,
sono detraibili
le seguenti
spese:
a)
interventi che
comportino una
riduzione della
trasmittanza
termica U degli
elementi opachi
costituenti
l'involucro
edilizio,
comprensivi
delle opere
provvisionali ed
accessorie
b)
interventi che
comportino una
riduzione della
trasmittanza
termica U delle
finestre
comprensive
degli infissi
c)
interventi
impiantistici
concernenti la
climatizzazione
invernale e/o la
produzione
diacqua calda
Calcolo e limiti
della detrazione
L'agevolazione
per gli
interventi che
realizzano un
risparmio
energetico
consiste in una
detrazione
dall'imposta
lorda, che può
essere fatta
valere sia
sull'IRPEF che
sull'IRES, in
misura pari al
55 per cento
relativa
all'anno in cui
ha sostenuto le
spese. Anche per
gli interventi
condominiali
l'ammontare
massimo di
detrazione deve
essere riferito
a ciascuna delle
unità
immobiliari che
compongono
l'edificio
tranne le
ipotesi in cui
l'intervento si
riferisce
all'intero
edificio e non a
"parti" di
edificio. In
quest'ultimo
caso,
l'ammontare di
100.000 euro
deve ritenersi
che costituisca
il limite
complessivo
della
detrazione, da
ripartire tra i
soggetti che
hanno diritto al
beneficio.
Gli importi di
100.000 euro,
60.000 euro e
30.000 euro,
stabiliti in
relazione ai
singoli
interventi
agevolabili,
rappresentano
infatti il
limite massimo
del risparmio
d'imposta
ottenibile
mediante la
detrazione, e
non il limite di
spesa.
Cosa
fare per
ottenere la
detrazione
Gli interessati
devono
incaricare un
professionista
abilitato alla
progettazione
che presenta al
cliente una
serie di
proposte
operative per
ridurre le
dispersioni
termiche
corredate da
adeguata
documentazione
e, a fine
lavori, da un
attestato di
qualificazione
energetica, non
più richiesto -
dal 2008 - per
interventi su
finestre in
singole unità
immobiliari e
per pannelli
solari e dal
15/8/2009 anche
per interventi
su impianti
termici. Il
cliente realizza
gli interventi,
paga il
professionista e
l'impresa
esecutrice con
un bonifico
bancario o
postale e
conserva tutte
le fatture, la
qualificazione
energetica e
l'asseverazione
del
professionista
per eventuali
controlli
fiscali.
Entro 90 giorni
dal termine dei
lavori, poi,
l'utente deve
inviare o far
inviare
telematicamente
all'Enea -
attraverso
l'apposito
applicativo
raggiungibile
dalla homepage
di questo sito,
cliccando
sull'icona della
cassetta postale
- copia
dell'eventuale
attestato di
certificazione o
di
qualificazione
energetica e una
scheda
informativa,
necessaria per
il monitoraggio
dell'iniziativa.
Il sistema, se
l'invio è andato
a buon fine,
restituirà in
automatico
all'utente una
ricevuta
informatica
valida a tutti
gli effetti come
prova
dell'avvenuto
invio. Anche
tale ricevuta
dovrà essere
conservata a
cura dell'utente
ed esibita a
richiesta in
caso di
controlli da
parte
dell'Agenzia
delle Entrate.
Infine, l'utente
in possesso
della ricevuta,
provvederà a
detrarre il 55%
di quanto speso
dalle imposte a
suo debito con
la dichiarazione
dei redditi
relativa
all'anno in cui
ha sostenuto le
spese.
Per le procedure consigliamo di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36% relative alle ristrutturazioni edilizie. Si consiglia anche di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti delle guide sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso "L'Agenzia informa" --> "Guide fiscali".
Normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007
- Legge Finanziaria 2008
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
- Agenzia delle Entrate risoluzione n. 303/E
- Agenzia delle Entrate risoluzione n. 340/E
- Decreto 26 gennaio 2010 (Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici).
- Agenzia delle Entrate risoluzione 7 febbraio 2011 n. 12/E.
