Edifici residenziali e misti
Sono previste diverse possibilità di intervento: riutilizzo di volumi esistenti, ampliamento di edifici all’esterno dei centri storici, demolizione e ricostruzione di edifici (con eventuale incremento volumetrico) anche nei centri storici ma solo se non coerenti con le caratteristiche degli stessi.
a) Riutilizzo volumi esistenti (Art. 2, comma 1)
COSA:
Riutilizzo di volumi esistenti (edifici ultimati prima del 31/03/2005), anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi:
- Recupero edilizio e funzionale di edifici (purché non siano ubicati in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive), con utilizzazione delle volumetrie esistenti (anche non residenziali – edifici misti) e delle superfici, per destinazioni residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
- Utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.
COME:
Gli interventi non potranno comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e dovranno rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti di efficienza energetica in funzione della tipologia d’intervento in edilizia (d.g.r. n. 8745/2008).
b) Ampliamenti fuori dai centri storici (Art. 3, comma 1)
COSA:
Ampliamento di edifici esistenti (ultimati prima del 31/03/2005), a destinazione esclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
DOVE:
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
QUANTO:
Non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi-familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare.
Non più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc.
Tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) se l’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta pari al 20%.
COME:
L’ampliamento dovrà essere realizzato rispettando i requisiti di efficienza energetica (d.g.r. n. 8745/2008) e dovrà essere accompagnato da una diminuzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale della porzione di edificio esistente. Tale diminuzione non è richiesta se la porzione di edificio esistente è già caratterizzata da un valore di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale minore o uguale al rispettivo valore limite, indicato all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. A conclusione dell’intervento, il proprietario dovrà dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio, redatto secondo la stessa d.g.r. n. 8745/2008.
c) Sostituzione di edifici residenziali (Art. 3, comma 3)
COSA:
Sostituzione degli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
DOVE:
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
QUANTO:
Incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente. Nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale), l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente.
COME:
L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.
d) Sostituzione di edifici misti o non residenziali (Art. 3, comma 3)
COSA:
Sostituzione di edifici esistenti, parzialmente residenziali (edifici misti) o non residenziali, anche mediante demolizione e ricostruzione: i nuovi edifici dovranno essere a destinazione esclusivamente residenziale.
DOVE:
All’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ma in aree a prevalente destinazione residenziale.
QUANTO:
Volumetria non superiore a quella esistente, altezza non superiore a quella dell’esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.
COME:
L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.
e) Sostituzione nei centri storici (Art. 3, comma 4)
COSA:
Sostituzione di edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.
DOVE:
All’interno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, limitatamente a singoli edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei.
QUANTO:
Incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente
COME:
Questo intervento richiede il preventivo parere positivo delle commissioni provinciali per il paesaggio (art. 78 l.r. 12/2005), comunque non sostitutivo delle valutazioni di competenza delle commissioni comunali per il paesaggio. Il parere dovrà essere dato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi infruttuosamente i quali si intende reso in senso negativo (silenzo/diniego). L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.
Gli interventi descritti non possono essere cumulati e comunque non possono determinare il superamento di più del 50% dell’ indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente o adottato, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso. In alternativa, gli interventi possono confermare la volumetria esistente.
Agli incrementi volumetrici si aggiungono i benefici già previsti dalla normativa di settore per gli interventi che interessano i muri perimetrali e orizzontali, volti al miglioramento termico dell’immobile (art.2, comma 1-ter, l.r. 26/1995).
Occorre presentare denuncia di inizio attività (DIA) (art. 42 l.r. 12/2005), ovvero richiedere il permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/2005), presso il Comune in cui si trova l’edificio, entro il 15 aprile 2011).
Tutti gli interventi sono soggetti all’esame dell’ impatto paesistico da parte delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 12/2005. La Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà quindi contenere la documentazione prevista dall’art.64 comma 9 della l.r. 12/2005, mentre la commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il relativo giudizio entro 30 giorni (anziché 60), trascorsi i quali il giudizio si intende favorevole (silenzio / assenso).
Gli interventi in Comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive disposizioni regionali attuative) e tutti gli interventi di tipologia e), richiedono il rilascio del permesso di costruire. Tutti gli interventi descritti devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
