Edifici produttivi
Nelle aree a destinazione produttiva secondaria (industriali e artigianali) specificamente individuate dai Comuni entro il 15 ottobre 2009, è possibile sostituire edifici esistenti con incremento volumetrico, anche in deroga allo strumento urbanistico e al regolamento edilizio, nonché alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette.
COSA:
Sostituzione di edifici artigianali e industriali esistenti, anche mediante demolizione e ricostruzione.
DOVE:
All’interno delle aree che dovranno essere specificamente individuate dal Comune entro il 15 ottobre 2009 tra quelle a destinazione produttiva secondaria.
QUANTO:
Incremento volumetrico non superiore al 30% della volumetria esistente. Nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale), l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente.
COME:
L’intervento non deve superare di più del 50% l’indice fondiario e il rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico e non deve superare di più di 4 metri l’altezza esistente, oppure può confermare la volumetria esistente (Art. 3 comma 7); l’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.
Occorre presentare denuncia di inizio attività (DIA) (art. 42 l.r. 12/2005), ovvero richiedere il permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/2005), presso il Comune in cui si trova l’edificio, entro il 15 aprile 2011).
Tutti gli interventi sono soggetti all’esame dell’ impatto paesistico da parte delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 12/2005. La Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà quindi contenere la documentazione prevista dall’art.64 comma 9 della l.r. 12/2005, mentre la commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il relativo giudizio entro 30 giorni (anziché 60), trascorsi i quali il giudizio si intende favorevole (silenzio / assenso).
Gli interventi in Comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive disposizioni regionali attuative) e tutti gli interventi di tipologia e), richiedono il rilascio del permesso di costruire.
Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
