Edifici agricoli
Nelle aree destinate all’agricoltura, sono possibili solo interventi di recupero di volumi esistenti e non utilizzati, senza ampliamento (Art. 2, comma 2), anche in deroga allo strumento urbanistico e al regolamento edilizio, nonché alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette.
COSA:
Recupero edilizio e funzionale di edifici (assentiti prima del 13/06/1980) fino ad un massimo di 600 mc, da destinare all’uso residenziale dell’imprenditore agricolo proprietario, del suo nucleo familiare o dei dipendenti dell’azienda agricola, oppure ad usi ricettivi non alberghieri, uffici o attività di servizio compatibili con l’azienda agricola.
COME:
Gli interventi non potranno comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e dovranno rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti di efficienza energetica in funzione della tipologia d’intervento in edilizia (d.g.r. n. 8745/2008).
Occorre presentare denuncia di inizio attività (DIA) (art. 42 l.r. 12/2005), ovvero richiedere il permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/2005), presso il Comune in cui si trova l’edificio, entro il 15 aprile 2011).
Tutti gli interventi sono soggetti all’esame dell’ impatto paesistico da parte delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 12/2005. La Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà quindi contenere la documentazione prevista dall’art.64 comma 9 della l.r. 12/2005, mentre la commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il relativo giudizio entro 30 giorni (anziché 60), trascorsi i quali il giudizio si intende favorevole (silenzio / assenso).
Gli interventi in Comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive disposizioni regionali attuative) e tutti gli interventi di tipologia e), richiedono il rilascio del permesso di costruire.
Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
