La
Legge
Finanziaria
per l'
anno
2010 ha
prorogato
a tutto
il 2012
la
possibilità
di
detrarre
dall’
IRPEF le
spese
sostenute
per la
ristrutturazione
di case
di
abitazione
e delle
parti
comuni
di
edifici
residenziali
situati
nel
territorio
dello
Stato.
Il
beneficio
sul
quale
calcolare
la
detrazione
spetta
fino al
limite
massimo
di spesa
di
48.000
euro da
suddividere
in dieci
anni.
L'
importo
massimo
di spesa
(48.000
euro),
per cui
è
possibile
fruire
dell’agevolazione
IRPEF,
va
riferito
alla
singola
unità
immobiliare;
di
conseguenza,
tale
ammontare
va
suddiviso
fra
tutti i
soggetti
aventi
diritto
alla
detrazione
(ad
esempio
marito e
moglie
cointestatari
di
un’abitazione
possono
calcolare
la
detrazione
spettante
sull’ammontare
complessivo
di spesa
di
48.000
euro).
Nel caso
in cui
gli
interventi
consistano
nella
prosecuzione
di
lavori
iniziati
negli
anni
precedenti,
sulla
singola
unità
immobiliare,
ai fini
della
determinazione
del
limite
massimo
delle
spese
detraibili
occorre
tenere
conto
delle
spese
sostenute
negli
anni
pregressi.
Per
esempio,
per le
spese
sostenute
nel
corso
del 2009
per
lavori
iniziati
in anni
precedenti,
si avrà
diritto
all’agevolazione
solo se
la spesa
per la
quale si
è già
fruito
della
relativa
detrazione
non ha
superato
il
limite
complessivo
di
48.000
euro.
I
contribuenti
di età
non
inferiore
a 75 e
80 anni
possono
ripartire
la
detrazione
rispettivamente
in
cinque o
tre rate
annuali
di pari
importo.
Possono
optare
per
questa
diversa
ripartizione
della
detrazione
anche
per le
spese
sostenute
in anni
precedenti.
La
citata
ripartizione
della
detrazione
in tre o
cinque
anni si
applica
solo ai
contribuenti
che
siano
proprietari
o
titolari
di altro
diritto
reale
sull’unità
abitativa
oggetto
di
intervento.
Non
possono
beneficiare
di tale
disposizione
per
esempio
l’inquilino
o il
comodatario.
CHI PUÒ
FRUIRE
DELLA
DETRAZIONE
Trattandosi
di una
detrazione
dall’Irpef
sono
ammessi
a fruire
della
detrazione
sulle
spese di
ristrutturazione
tutti
coloro
che sono
assoggettati
all’imposta
sul
reddito
delle
persone
fisiche,
residenti
o meno
nel
territorio
dello
Stato.
Più in
particolare
possono
beneficiare
dell’agevolazione
non solo
i
proprietari
degli
immobili
ma anche
tutti
coloro
che sono
titolari
di
diritti
reali
sugli
immobili
oggetto
degli
interventi
e che ne
sostengono
le
relative
spese;
in
sostanza
i
soggetti
di
seguito
indicati:
- il
proprietario
o il
nudo
proprietario;
- il
titolare
di un
diritto
reale di
godimento
(usufrutto,
uso,
abitazione
o
superficie);
- chi
occupa
l’immobile
a titolo
di
locazione
o
comodato;
- i soci
di
cooperative
divise e
indivise;
- i soci
delle
società
semplici;
- gli
imprenditori
individuali,
limitatamente
agli
immobili
che non
rientrano
fra
quelli
strumentali
o merce.
Ha
diritto
alla
detrazione
anche il
familiare
convivente
del
possessore
o
detentore
dell’immobile
oggetto
dell’intervento,
purché
sostenga
le
spese,
le
fatture
e i
bonifici
siano a
lui
intestati
e purché
la
condizione
di
convivente
o
comodatario
sussista
al
momento
dell’invio
della
comunicazione
di
inizio
lavori.
Sono
definiti
familiari,
ai sensi
dell’art.
5 del
Testo
Unico
delle
imposte
sui
redditi,
il
coniuge,
i
parenti
entro il
terzo
grado,
gli
affini
entro il
secondo
grado.
In
questo
caso (e
ferme
restando
le altre
condizioni)
la
detrazione
spetta
anche se
le
abilitazioni
comunali
sono
intestate
al
proprietario
dell’immobile
e non al
familiare
che
usufruisce
della
detrazione.
Se è
stato
stipulato
un
contratto
preliminare
di
vendita
(compromesso),
l’acquirente
dell’immobile
ha
diritto
alla
detrazione
qualora
sia
stato
immesso
nel
possesso
ed
esegua
gli
interventi
a
proprio
carico.
In
questo
caso è
però
necessario
che:
- il
compromesso
sia
stato
registrato
presso
l’Ufficio
competente;
-
l’acquirente
indichi
gli
estremi
della
registrazione
nell’apposito
spazio
del
modulo
di
inizio
lavori.
Ha
diritto
alla
detrazione
anche
chi
esegue
in
proprio
i lavori
sull’immobile,
per le
sole
spese di
acquisto
dei
materiali
utilizzati.
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori
per i
quali
spettano
le
agevolazioni
fiscali
sono:
manutenzione
straordinaria,
le opere
di
restauro
e
risanamento
conservativo
e i
lavori
di
ristrutturazione
edilizia
per i
singoli
appartamenti
e per
gli
immobili
condominiali.
Gli
interventi
di
manutenzione
ordinaria
sono
ammessi
all’agevolazione
Irpef
solo se
riguardano
determinate
parti
comuni
di
edifici
residenziali.
Tra le
spese
per le
quali
compete
la
detrazione,
oltre a
quelle
per
l’esecuzione
dei
lavori,
sono
comprese:
- le
spese
per la
progettazione
e le
altre
prestazioni
professionali
connesse;
- le
spese
per
prestazioni
professionali
comunque
richieste
dal tipo
di
intervento;
- le
spese
per la
messa in
regola
degli
edifici
ai sensi
della
legge
46/90
(impianti
elettrici)
e delle
norme
UNICIG
per gli
impianti
a metano
(legge
1083/71);
- le
spese
per
l’acquisto
dei
materiali;
- il
compenso
corrisposto
per la
relazione
di
conformità
dei
lavori
alle
leggi
vigenti;
- le
spese
per
l’effettuazione
di
perizie
e
sopralluoghi;
-
l’imposta
sul
valore
aggiunto,
l’imposta
di bollo
e i
diritti
pagati
per le
concessioni,
le
autorizzazioni
e le
denunzie
di
inizio
lavori;
- gli
oneri di
urbanizzazione;
- gli
altri
eventuali
costi
strettamente
collegati
alla
realizzazione
degli
interventi
nonché
agli
adempimenti
stabiliti
dal
regolamento
di
attuazione
degli
interventi
agevolati
(decreto
n. 41
del 18
febbraio
1998).
Non
possono
invece
ritenersi
comprese
tra
quelle
oggetto
della
detrazione
le spese
di
trasloco
e
custodia
dei
mobili
per il
periodo
necessario
all’effettuazione
degli
interventi
di
recupero
edilizio.
Sono
inoltre
detraibili
i
seguenti
interventi:
-
realizzazione
di
autorimesse
o posti
auto;
possono
avvalersi
della
detrazione
anche
gli
acquirenti
di box o
posti
auto
pertinenziali
già
realizzati.
In tal
caso,
però, la
detrazione
spetta
limitatamente
alle
spese
sostenute
per la
realizzazione,
sempre
che le
stesse
risultino
comprovate
da
apposita
attestazione
rilasciata
dal
venditore;
-
eliminazione
delle
barriere
architettoniche,
aventi
ad
oggetto
ascensori
e
montacarichi
(ad
esempio
la
realizzazione
di un
elevatore
esterno
all’abitazione).
È utile
precisare
che gli
interventi,
che non
presentano
le
caratteristiche
tecniche
previste
dalla
legge di
settore,
non
possono
essere
qualificati
come
interventi
di
abbattimento
delle
barriere
architettoniche
e,
pertanto,
non sono
agevolabili
come
tali.
Resta
fermo,
tuttavia,
il
diritto
alla
detrazione,
secondo
le
regole
vigenti,
qualora
gli
stessi
interventi
possano
configurarsi
quali
interventi
di
manutenzione
ordinaria
o
straordinaria;
-
realizzazione
di ogni
strumento
che,
attraverso
la
comunicazione,
la
robotica
e ogni
altro
mezzo di
tecnologia
più
avanzata,
sia
adatto a
favorire
la
mobilità
interna
ed
esterna
all’abitazione
per le
persone
portatrici
di
handicap
gravi,
ai sensi
dell’art.
3, comma
3, della
legge 5
febbraio
1992, n.
104.
La
detrazione
compete
unicamente
per le
spese
sostenute
per
realizzare
interventi
sugli
immobili,
mentre
non
compete
per le
spese
sostenute
in
relazione
al
semplice
acquisto
di
strumenti,
anche se
diretti
a
favorire
la
comunicazione
e la
mobilità
interna
ed
esterna.
Pertanto,
a titolo
di
esempio,
non
rientrano
nell’agevolazione
di cui
trattasi
i
telefoni
a viva
voce,
gli
schermi
a tocco,
i
computer,
le
tastiere
espanse.
Tali
beni,
peraltro,
sono
inquadrabili
nella
categoria
dei
sussidi
tecnici
e
informatici
per
i quali
a certe
condizioni
è
prevista
la
detrazione
Irpef
del 19
per
cento in
sede di
dichiarazione
dei
redditi.
-
adozione
di
misure
finalizzate
a
prevenire
il
rischio
del
compimento
di atti
illeciti
da parte
di
terzi.
Con il
termine
“atti
illeciti”
il
legislatore
ha
inteso
fare
riferimento
agli
atti
penalmente
illeciti
(ad
esempio
furto,
aggressione,
sequestro
di
persona
e ogni
altro
reato la
cui
realizzazione
comporti
la
lesione
di
diritti
giuridicamente
protetti).
La
detrazione
in
questi
casi è
applicabile
unicamente
alle
spese
sostenute
per
realizzare
interventi
sugli
immobili;
ad
esempio
non
rientra
nell’agevolazione
il
contratto
stipulato
con un
istituto
di
vigilanza.
Rientrano,
invece,
tutte le
misure
finalizzate
a
prevenire
il
rischio
del
compimento
di tali
atti
illeciti,
qui
elencate
a titolo
esemplificativo:
-
rafforzamento,
sostituzione
o
installazione
di
cancellate
o
recinzioni
murarie
degli
edifici;
-
apposizione
di grate
sulle
finestre
o loro
sostituzione;
- porte
blindate
o
rinforzate;
-
apposizione
o
sostituzione
di
serrature,
lucchetti,
catenacci,
spioncini;
-
installazione
di
rilevatori
di
apertura
e di
effrazione
sui
serramenti;
-
apposizione
di
saracinesche;
-
tapparelle
metalliche
con
bloccaggi;
- vetri
antisfondamento;
-
casseforti
a muro;
-
fotocamere
o
cineprese
collegate
con
centri
di
vigilanza
privati;
-
apparecchi
rilevatori
di
prevenzione
antifurto
e
relative
centraline;
-
esecuzione
di opere
volte ad
evitare
gli
infortuni
domestici.
Non
dà
diritto
alla
detrazione
il
semplice
acquisto,
anche a
fini
sostitutivi,
di
apparecchiature
o
elettrodomestici
dotati
di
meccanismi
di
sicurezza
in
quanto
tale
fattispecie
non
integra
un
intervento
sugli
immobili
(ad
esempio
non
spetta
alcuna
detrazione
per
l’acquisto
di una
cucina a
spegnimento
automatico
che
sostituisca
una
tradizionale
cucina a
gas).
L’agevolazione,
invece,
compete
anche
per la
semplice
riparazione
di
impianti
insicuri
realizzati
su
immobili,
come, ad
esempio
la
sostituzione
del tubo
del gas
o la
riparazione
di una
presa
malfunzionante.
Tra le
opere
agevolabili
rientrano,
ad
esempio:
-
l’installazione
di
apparecchi
di
rilevazione
di
presenza
di gas
inerti;
- il
montaggio
di vetri
anti-infortunio;
-
l’installazione
del
corrimano;
-
interventi
di
bonifica
dell’amianto,
limitatamente
alle
unità
immobiliari
a
carattere
residenziale.
GLI ADEMPIMENTI NECESSARI
Prima
dell’inizio
dei
lavori è
necessario
inviare,
con
raccomandata,
la
comunicazione
di
inizio
lavori
redatta
su
apposito
modello,
al
Centro
Operativo
dell'
Agenzia
delle
Entrate
(Pescara).
Per gli
acquirenti
di box o
posti
auto
pertinenziali
già
realizzati,
il
modello
di
comunicazione
può
essere
inviato
anche
successivamente
alla
data di
inizio
lavori
purché
entro i
termini
di
presentazione
della
dichiarazione
dei
redditi
relativa
all’anno
d’imposta
nel
quale
s’intende
fruire
della
detrazione.
Contestualmente
alla
comunicazione
al
Centro
Operativo
di
Pescara,
a cura
dei
soggetti
interessati
alla
detrazione,
deve
essere
inviata
all’Azienda
sanitaria
locale
competente
per
territorio
una
comunicazione
con
raccomandata
A.R. La
comunicazione
non deve
essere
effettuata
in tutti
i casi
in cui i
decreti
legislativi
relativi
alle
condizioni
di
sicurezza
nei
cantieri
non
prevedono
l’obbligo
della
notifica
preliminare
alla
ASL.
Per
fruire
della
detrazione
è
necessario
che le
spese
detraibili
siano
pagate
tramite
bonifico
bancario
o
postale
da cui
risultino
la
causale
del
versamento,
il
codice
fiscale
del
soggetto
che paga
e il
codice
fiscale
o numero
di
partita
Iva del
beneficiario
del
pagamento.
Sono
escluse
da tale
modalità
di
pagamento
quelle
spese
che non
è
possibile
pagare
con
bonifico
(ad
esempio,
oneri di
urbanizzazione,
ritenute
fiscali
sugli
onorari
dei
professionisti,
imposte
di
bollo).
Se vi
sono più
soggetti
che
sostengono
la spesa
e
intendono
fruire
della
detrazione,
il
bonifico
deve
riportare
il
numero
di
codice
fiscale
di tutti
coloro
che sono
interessati
al
beneficio
fiscale.
Se il
bonifico
contiene
l’indicazione
del
codice
fiscale
del solo
soggetto
che ha
presentato
il
modulo
di
comunicazione
al
Centro
Operativo
di
Pescara,
gli
altri
aventi
diritto,
per
ottenere
la
detrazione,
devono
indicare
nell’apposito
spazio
della
dichiarazione
dei
redditi
il
codice
fiscale
riportato
sul
bonifico.
Per gli
interventi
realizzati
sulle
parti
comuni
condominiali,
oltre al
codice
fiscale
del
condominio
è
necessario
indicare
quello
dell’amministratore
o di
altro
condomino
che
provvede
al
pagamento.
Qualora
i lavori
siano di
ammontare
complessivo
superiore
a
51.645,68
euro, i
contribuenti
debbono
trasmettere
la
dichiarazione
di
esecuzione
dei
lavori
sottoscritta
da un
professionista
iscritto
negli
albi
degli
ingegneri,
architetti
e
geometri
oppure
da altro
tecnico
abilitato.
La
dichiarazione
deve
essere
trasmessa
al
Centro
Operativo
di
Pescara
entro il
termine
di
presentazione
della
dichiarazione
dei
redditi
relativa
all’anno
d’imposta
in cui
sono
eseguiti
i lavori
in
questione.
I
contribuenti
interessati
debbono
conservare
le
fatture
o le
ricevute
fiscali
relative
alle
spese
per la
realizzazione
dei
lavori
di
ristrutturazione
e la
ricevuta
del
bonifico.
DETRAZIONE IRPEF PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI
La
detrazione
Irpef
del 36
per
cento
relativa
agli
interventi
di
ristrutturazione,
riguardanti
interi
fabbricati,
eseguiti
entro il
31
gennaio
2012 da
imprese
di
costruzione
o
ristrutturazione
immobiliare
e da
cooperative
edilizie,
che
provvedano
alla
successiva
alienazione
o
assegnazione
dell’immobile
entro il
30
giugno
2013.
In
questo
caso,
l’acquirente
o
l’assegnatario
ha
diritto
alla
detrazione
Irpef
del 36
per
cento
calcolata,
indipendentemente
dal
valore
degli
interventi
eseguiti,
sull’ammontare
forfetario
pari al
25 per
cento
del
prezzo
di
vendita
o di
assegnazione
dell’abitazione,
risultante
dall’atto
di
acquisto
o di
assegnazione.