|
Adempimenti per ottenere l'agevolazione fiscale
Coloro che intendono avvalersi dell' agevolazione di imposta devono inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, (TASSATIVO L' INVIO DELLA COMUNICAZIONE PRIMA DELL' INIZIO EFFETTIVO DEI LAVORI) la comunicazione redatta su modello ministeriale indicando la data di inizio lavori e tutti i documenti allegati. Tale comunicazione va inviata tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno al CENTRO OPERATIVO DI PESCARA sito in VIA RIO SPARTO, 21 - 65129 PESCARA.
Al modulo vanno obbligatoriamente allegati:
- copia della concessione, ovvero dell'autorizzazione o denuncia di inizio attività (DIA)
- copia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali
- copie delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all'anno 1997 e successivi, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette delle ricevute;
- copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, e della tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali, nel caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali; qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire unicamente la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione.
- dichiarazione di consenso per l' esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell' immobile quando i lavori vengono realizzati da persona diversa dal proprietario (inquilino, comodatario ecc.) tale dichiarazione non è dovuta se i lavori vengono realizzati da familiare convivente.
L' AUTOCERTIFICAZIONE
Il contribuente può allegare, in luogo della suindicata documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con firma autentica ed esente da bollo), nella quale attesti di essere in possesso della suddetta documentazione e di essere pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari.
COMUNICAZIONE ASL (NOTIFICA PRELIMINARE)
Si dovrà inoltre comunicare preventivamente all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente la data di inizio lavori, cui va allegata una dichiarazione di regolarità dell'impresa esecutrice.
La comunicazione alla A.S.L. effettuata a norma dei d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 libera il contribuente dall'obbligo dell'invio di questa ulteriore raccomandata; allo stesso modo la comunicazione non è dovuta laddove i richiamati decreti legislativi non prevedano l'obbligo della notifica preliminare all' A.S.L.
La comunicazione asl va fatta nei seguenti casi:
Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi:
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione;
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
Lavori subacquei con respiratori;
Lavori in cassoni ad aria compressa;
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
DATI DA INSERIRE NELLA NOTIFICA PRELIMINARE PER L' ASL
Nella notifica preliminare dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- Data della comunicazione al centro operativo di Pescara;
- Indirizzo del cantiere;
- Committente - nome, cognome e indirizzo;
- Natura dell'opera; cioé descrizione dei lavori da eseguire;
- Responsabile dei lavori - nome, cognome e indirizzo;
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome indirizzo);
- Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
- Durata presunta dei lavori in cantiere.
IL PAGAMENTO CON BONIFICO (IMPORTANTISSIMO!)
Condizione essenziale per usufruire della detrazione del 36% è il pagamento a mezzo bonifico (postale o bancario). Dal bonifico dovranno risultare i seguenti dati:
- la causale del versamento;
- riferimento alla legge 449/1997;
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nel caso di più soggetti interessati alle agevolazioni del 36% il bonifico dovrà riportare tutti i codici fiscali dei soggetti che richiedono l' agevolazione nonché per ogni soggetto si dovrà precisare la ripartizione della spesa.
Sarebbe buona norma utilizzare i modelli predisposti dagli istituti di credito appositamente predisposti.
PAGAMENTO SENZA CON BONIFICO
Sono ammessi pagamenti senza bonifico per le seguenti spese:
- oneri di urbanizzazione;
- versamento di ritenute di acconto sui compensi per i professionisti;
- pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi necessari;
- spese sostenute dall'imprenditore edile per interventi di recupero su una propria abitazione (le spese sostenute risulteranno dalla contabilità dell'impresa);
- spese di recupero edilizio sostenute prima del 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle disposizioni normative in argomento;
- spese per l'acquisto da imprese edilizie di abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati.
ALTRI ADEMPIMENTI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36%
- Per i lavori superiori ai 51.645,69 dichiarazione di esecuzione dei lavori firmata da professionista abilitato (geometra ad esempio). La dichiarazione va trasmessa al centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
- conservare ed esibire, se richiesti, agli Uffici finanziari le fatture, le ricevute fiscali o altra idonea documentazione, comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Dal bonifico, che rappresenta l'unico mezzo di pagamento ammesso per ottenere l'agevolazione, dovrà risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale dell'impresa realizzatrice dei lavori.
La detrazione non è riconosciuta nei seguenti casi:
- mancata trasmissione della documentazione al Centro Servizi delle imposte dirette e delle imposte indirette, nonché all'Azienda Sanitaria Locale competenti, entro i termini previsti
- pagamento con metodi diversi dal bonifico bancario
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente
- mancata trasmissione della documentazione al Centro Servizi delle imposte dirette e delle imposte indirette, nonché all'Azienda Sanitaria Locale competenti, entro i termini previsti
Non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali il caso della realizzazione di opere per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, purché, naturalmente, il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle norme vigenti.
Quanto alla violazione delle norme di sicurezza e delle obbligazioni contributive, il Ministero ritiene che la decadenza dal beneficio fiscale operi nei soli casi in cui il contribuente non sia "in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968, n. 15, attestante l'osservanza delle suddette disposizioni".
Torna indietro
|