I.V.A. al 10%
A
partire dal 01/10/2006
ritorna l' iva agevolata
al 10%. Per i lavori
riguardanti restauro e
risanamento conservativo
e ristrutturazione
edilizia
(rispettivamente lettere
c) e d), art.31, legge
05/08/1978, n. 457)
realizzate su immobili
con destinazione
prevalente di
abitazione, l’IVA è a
regime pari al 10%, come
previsto dalla tabella
A, parte III, n.127-terdecis
e 127-quaterdecis,
allegata al D.P.R.
633/72.
Per i
lavori di manutenzione
straordinaria e
manutenzione ordinaria
l’IVA a regime, pari al
20%, si applica
solamente fino al 30
settembre 2006, mentre
invece dal 01/10/2006
passa al 10 %. L' art.
35, comma 35-ter
Infatti, della legge
248/2006 reintroduce
(dopo autorizzazione
della comunità europea)
per i lavori di
manutenzione ordinaria e
manutenzione
straordinaria (opere di
cui alla lettere a) e b)
della su citata legge n.
457/78), l’aliquota IVA
al 10% per le
prestazioni fatturate a
partire dal 1° ottobre
2006.
L'
iva agevolata al 10% si
applica solamente alle
prestazioni di servizi
comprendenti manodopera
e forniture di materiali
e beni purché questi
ultimi non vadano a
costituire la parte più
importante del lavoro
nel suo insieme. Nei
lavori in cui ha
predominanza il singolo
bene (o più) rispetto al
valore della manodopera
l' aliquota IVA
agevolata al 10% si
applica solo fino alla
concorrenza della
differenza tra il valore
complessivo della
prestazione e quello dei
beni stessi.
I
beni considerati di
"valore significativo",
individuati da decreto
ministeriale, sono
tassativamente i
seguenti:
-
ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed
interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di
condizionamento e
riciclo aria
- sanitari e
rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza
ESEMPIO PRATICO
Rifacimento di bagno con
installazione di
sanitari (bene
significativo)
-
importo complessivo
lavori al netto d' IVA:
euro 3.500,00
- valore sanitari (bene
significativo): euro
2.500,00
MANODOPERA = 3.500 -
2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA
AL 10% = 1.000 X 2 =
2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% =
3.500 - 2.000 = 1.500
Appare chiaro che se il
valore del bene
significativo non supera
la metà dell' importo
globale tutto il lavoro
verrà fatturato con l'
IVA agevolata al 10%.
Quando la prestazione
comprende i beni sopra
indicati è obbligatorio
identificare nella
fattura, separatamente,
la parte di valore a cui
si applica l' IVA
agevolata al 10% e
l'eventuale altra parte
rimanente assoggettata
all' IVA ordinaria del
20%. Invece, il valore
degli altri materiali e
pezzi staccati di beni
non compresi tra quelli
significativi, non deve
essere individuato
autonomamente in quanto
confluisce in quello
complessivo della
prestazione e fatturato
al 10 %.
In
caso di pagamento di
acconti relativi a
prestazioni che
comportano la fornitura
di beni significativi,
la circolare n. 71/2000
precisa che il valore
entro cui applicare
l'aliquota del 10 % ai
suddetti beni, deve
essere calcolato in
relazione all'intero
corrispettivo dovuto dal
committente e non ad un
singolo acconto o al
solo saldo.
Il
valore del bene
significativo deve poi
essere riportato, nella
quota percentuale
corrispondente alla
parte di corrispettivo
pagata, in ogni fattura
relativa al singolo
pagamento, indicando sia
la parte di valore del
bene significativo da
assoggettare
all'aliquota del 10 %
sia quella da
assoggettare
all'aliquota ordinaria.
L'aliquota agevolata non
si applica ai seguenti
casi:
L'aliquota agevolata al
10% non si applica ai
seguenti casi:
-
materiali o beni forniti
da un soggetto diverso
da quello che esegue i
lavori;
- materiali o beni
acquistati direttamente
dal committente;
- prestazioni
professionali, anche se
inerenti agli interventi
di recupero edilizio, in
quanto esse non hanno ad
oggetto la realizzazione
materiale
dell'intervento ma vi
risultano connesse in
maniera indiretta;
- prestazione di servizi
resi, in esecuzione di
subappalti, alla ditta
che esegue i lavori. In
questo ultimo caso,
chiarisce la circolare
n. 71 del 7 aprile 2000,
il valore della
prestazione in
subappalto deve essere
fatturato alla ditta
appaltatrice con
l'aliquota ordinaria del
20 % e successivamente
riaddebitata da quest'ultima
al committente con
l'aliquota al 10%.
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