FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
   

I.V.A. al 10% 

A partire dal 01/10/2006 ritorna l' iva agevolata al 10%. Per i lavori riguardanti restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (rispettivamente lettere c) e d), art.31, legge 05/08/1978, n. 457) realizzate su immobili con destinazione prevalente di abitazione, l’IVA è a regime pari al 10%, come previsto dalla tabella A, parte III, n.127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al D.P.R. 633/72.

Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, si applica solamente fino al 30 settembre 2006, mentre invece dal 01/10/2006 passa al 10 %. L' art. 35, comma 35-ter Infatti, della legge 248/2006 reintroduce (dopo autorizzazione della comunità europea) per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a) e b) della su citata legge n. 457/78), l’aliquota IVA al 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

L' iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota IVA agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza

ESEMPIO PRATICO

Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo)

- importo complessivo lavori al netto d' IVA: euro 3.500,00
- valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00

MANODOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500

Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l' IVA agevolata al 10%.

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l' IVA agevolata al 10% e l'eventuale altra parte rimanente assoggettata all' IVA ordinaria del 20%. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.

Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:

L'aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:

- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In questo ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l'aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest'ultima al committente con l'aliquota al 10%.

Torna indietro

                                                                            

Edilmultiservizi S.r.l. © 2007  Note Legali   |  CopyrightNumero Verde: 800. 912. 869